LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287
Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
Entrata in vigore della legge: 14101990
TITOLO I NORME SULLE INTESE, SULL'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E
SULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ambito di applicazione e rapporti con l'ordinamento comunitario
Art. 2.
Intese restrittive della liberta' di concorrenza
Abuso di posizione dominante
1. E' vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre e' vietato: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.
Art. 4.
Deroghe al divieto di intese restrittive della liberta' di concorrenza
Art. 5.
Operazioni di concentrazione
Art. 6.
Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della liberta' di concorrenza
Art. 7.
Controllo
Art. 8.
Imprese pubbliche e in monopolio legale
((2bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante societa' separate. 2ter. La costituzione di societa' e l'acquisizione di posizioni di controllo in societa' operanti nei mercati diversi di cui al comma 2bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorita'. 2quater. Al fine di garantire pari opportunita' di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a societa' da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma dibis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilita' esclusiva in dipendenza delle attivita' svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti. 2quinquies. Nei casi di cui ai commi 2bis, 2ter e 2quater, l'Autorita' esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15.
Art. 9.
Autoproduzione
TITOLO II
ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO.
Capo I
ISTITUZIONE DELL'AUTORITA'
Art. 10.
Autorita' garante della concorrenza e del mercato
((7bis. L'Autorita', ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorita' adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attivita' di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione.))
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al presidente e ai membri dell'Autorita'.
Art. 11
Personale della Autorita'
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituito un apposito ruolo del
personale dipendente dell'Autorita'.
Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non puo' eccedere le centocinquanta unita'.
L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le
quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
((12))
((12))
5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorita' sovraintende il segretario generale, che ne risponde al presidente, e che e' nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del presidente dell'Autorita'. (6)
AGGIORNAMENTO (6) La L. 20 luglio 2004, n. 215 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che i ruoli organici di cui al presente articolo, sono integrati di 15 unita' per ciascun ruolo in relazione ai compiti attribuiti all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dalla L. 215/2004.
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 6 marzo 2006, n. 68, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2006, n. 127, ha
disposto (con l'art. 5, comma 1) che in ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato in materia di concorrenza bancaria dalla legge 28
dicembre 2005, n. 262, il numero dei contratti a tempo determinato, al comma 4 del presente
articolo, e' incrementato di quattro unita'.
AGGIORNAMENTO (12) Il D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145 ha disposto (con l'art. 8, comma 16) che "Al fine di consentire l'esercizio delle competenze disciplinate dal presente decreto, il numero dei posti previsti per la pianta organica del personale di ruolo dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' incrementato di venti unita', di cui due di livello dirigenziale. Ai medesimi fini, e' altresi' incrementato di dieci unita' il numero dei contratti di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'Autorita' potra' avvalersi dell'istituto del comando per un contingente di dieci unita' di personale".
Capo II
POTERI DELL'AUTORITA' IN MATERIA DI INTESE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA'
DI CONCORRENZA E DI ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE.
Art. 12.
Poteri di indagine
Art. 13.
Comunicazione delle intese
1. Le imprese possono comunicare all'Autorita' le intese intercorse. Se l'Autorita' non avvia l'istruttoria di cui all'articolo 14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non puo' piu' procedere a detta istruttoria, fatto salvo il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere.
Art. 14
Istruttoria
Art. 14bis
Art. 14ter
Art. 15
Diffide e sanzioni
((2bis. L'Autorita', in conformita' all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtu' della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario)).
Capo III
POTERI DELL'AUTORITA' IN MATERIA DI DIVIETODELLE OPERAZIONI DI
CONCENTRAZIONE
Art. 16.
Comunicazione delle concentrazioni
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1993, n.
33 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che il termine di cui al comma 4 del presente articolo e'
ridotto a quindici giorni per le operazioni di concentrazione di cui allo stesso decreto
487/1992.
Art. 17.
Sospensione temporanea dell'operazione di concentrazione
Art. 18.
Conclusione dell'istruttoria sulle concentrazioni
Art. 19.
Sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza al divieto di concentrazione o
all'obbligo di notifica
Capo IV
DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 20.
Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e
dell'editoria
n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, e dell'Autorita' di cui all'articolo 10, ai
sensi dell'articolo 6, per le valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato, sono
adottati entro ((sessanta giorni lavorativi)) dalla presentazione dell'istanza completa della
documentazione occorrente.
5bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, su richiesta della Banca d'Italia,
puo' autorizzare:
a) un'intesa, in deroga al divieto dell'articolo 2, per esigenze di funzionalita' del sistema dei
pagamenti, per un tempo limitato e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1;
b) un'operazione di concentrazione riguardante banche o gruppi bancari che determini o
rafforzi una posizione dominante, per esigenze di stabilita' di uno o piu' dei soggetti coinvolti.
5ter. Le autorizzazioni previste dal comma 5bis non possono comunque consentire
restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al perseguimento della finalita'
indicate.
TITOLO III
POTERI CONOSCITIVI E CONSULTIVIDELL'AUTORITA'
Art. 21.
Potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo
1. Allo scopo di contribuire ad una piu' completa tutela della concorrenza e del mercato, l'Autorita' individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza
o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.
Art. 22.
Attivita' consultiva
1. L'Autorita' puo' esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi
riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di
amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
chiedere il parere dell'Autorita' sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano
direttamente per effetto:
a) di sottomettere l'esercizio di una attivita' o l'accesso ad un mercato a restrizioni
quantitative;
b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;
c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.
Art. 23.
Relazione annuale
1. L'Autorita' presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ((entro il 31 marzo di ogni anno)), una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.
Art. 24.
Relazione al Governo su alcuni settori
1. L'Autorita', sentite le amministrazioni interessate, entro diciotto mesi dalla sua costituzione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un rapporto circa le azioni da promuovere per adeguare ai principi della concorrenza la normativa relativa ai settori degli appalti pubblici, delle imprese concessionarie e della distribuzione commerciale.
TITOLO IV
NORME SUI POTERI DEL GOVERNO IN MATERIA DI OPERAZIONI
DICONCENTRAZIONE
Art. 25.
Poteri del Governo in materia di operazioni di concentrazione
1.Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina in linea generale e preventiva i criteri sulla base dei quali l'Autorita' puo' eccezionalmente autorizzare, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale nell'ambito dell'integrazione europea, operazioni di concentrazione vietate ai sensi dell'articolo 6, sempreche' esse non comportino la eliminazione della concorrenza dal mercato
o restrizioni alla concorrenza non strettamente giustificate dagli interessi generali predetti. In tali casi l'Autorita' prescrive comunque le misure necessarie per il ristabilimento di condizioni di piena concorrenza entro un termine prefissato.
2. Nel caso delle operazioni di cui all'articolo 16 alle quali partecipano enti o imprese di Stati che non tutelano l'indipendenza degli enti o delle imprese con norme di effetto equivalente a quello dei precedenti titoli o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo', entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 16, comma 3, vietare l'operazione per ragioni essenziali di economia nazionale.
Art. 26.
Pubblicita' delle decisioni
1. Le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorita' lo ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui all'articolo 12, comma 2.
TITOLO V
NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONEAL CAPITALE DI ENTI CREDITIZI
((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
Art. 27.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
Art. 28.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
Art. 29.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
Art. 30.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31.
Sanzioni
1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 32.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per il 1990, lire 32 miliardi per il 1991 e lire 35 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19901992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi per la tutela della concorrenza e del mercato".
Art. 33.
Competenza giurisdizionale
((1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.))
2. Le azioni di nullita' e di risarcimento del danno, nonche' i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla corte d'appello competente per territorio.
Art. 34.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 ottobre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI